LE CONTROVERSIE SUSCETTIBILI DI MEDIAZIONE (e quelle escluse) - n. 17

di Aa. Vv.

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  • Prezzo: € 10.00
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    Descrizione:

    pp. 32 cm 17x24 rilegato in brossura
    Il procedimento di mediazione rappresenta nelle intenzioni del legislatore una sorta di filtro destinato a ridurre il flusso dei giudizi ordinari ed ad alleggerire, se non a risolvere, il problema del numero e della durata dei processi. Tale normativa prevede la creazione di strutture di conciliazione autorizzate dal Ministero della Giustizia, nelle quali dovranno operare professionisti (avvocati, dottori commercialisti, laureati in materie economiche e giuridiche, ragionieri, consulenti del lavoro ecc.) che fungono da mediatori nella procedura di conciliazione al fine di tentare il raggiungimento di un accordo (non obbligatorio) fra le parti, evitando il ricorso al giudizio ordinario. In relazione ad un'elencazione tassativa delle materie in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità per il successivo eventuale giudizio, deve subito osservarsi come sia difficile, se non addirittura impossibile, individuare il criterio logico della scelta legislativa, tanto più che per la prima volta la norma ha un carattere generalistico, tale da comprendere i più diversi istituti del diritto civile e commerciale con riferimenti spesso generici ed imprecisi, come nel caso del richiamo ai «diritti reali». Non deve, infatti, trascurarsi che se il nostro ordinamento già prevede diverse ipotesi nelle quali il giudizio ordinario è subordinato ad un preventivo procedimento conciliativo, si trattava pur sempre di ipotesi specifiche e di casi particolari, mentre il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 introduce una disciplina applicabile ad una serie indefinita di controversie.